Assemblea sociale rinviata di due mesi, da decidere le modalità DAL TERRITORIO

IN CONSEGUENZA a quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legge 18/2020 che regola le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società alla luce dell’emergenza nazionale Covid-19, l’assemblea ordinaria dei soci di ChiantiBanca – prevista per mercoledì 29 aprile in prima convocazione – subirà uno slittamento, essendo stati prorogati di 60 giorni (da 120 a 180) i termini di convocazione. In sostanza, la nuova data della prima convocazione dovrà essere fissata entro il 29 giugno e l’assemblea svolgersi entro il mese successivo. 

Accogliendo le istanze del settore bancario e, più in generale del mondo delle imprese, il legislatore – al fine di consentire la tenuta delle assemblee in condizioni di massima sicurezza ed evitare le condizioni connesse a presenze e affollamento di partecipanti in luoghi ristretti – ha inoltre previsto: 

  • la tenuta dell’assemblea anche con modalità video e modalità di voto per via elettronica o corrispondenza anche se non espressamente previsto dagli Statuti; 
  • … la presenza fisica dei soci, ove sia cessata l’emergenza Covid-19; 
  • la possibilità, anche in via esclusiva, di prevedere per l’assemblea la figura del “rappresentante designato” (ex art. 135-undecies del TUF). Si tratta di un rappresentante nominato da ogni banca che riceve dai soci le deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno e ne esprime la volontà in assemblea. 

Con riguardo alle banche che, alle prossime assemblee, hanno all’ordine del giorno le nomine delle cariche sociali, così come lo è ChiantiBanca, è stato posto il tema se lo spostamento della convocazione potesse produrre effetti sulle candidature presentate o, più in generale, sul procedimento elettorale. 

A tale riguardo, la Capogruppo Iccrea ritiene che le candidature presentate, ai sensi del Regolamento elettorale e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, restano valide. Allo stesso tempo, l’articolo 106 del D.L. 18/2020, che nulla dispone al riguardo, non incide sui procedimenti elettorali avviati in base alle norme statutarie e regolamentari applicabili: peraltro i termini non sono modificabili, anche a causa delle attività che, nell’ambito del procedimento elettorale, sono di competenza di soggetti diversi, come la Commissione elettorale e la Capogruppo. 

Infine, è previsto che amministratori e sindaci “scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica” (art. 2383 c.c.); pertanto, gli esponenti rimangono in carica con pieni poteri sino alla prossima assemblea.